IMU 2021

Ultima modifica 19 maggio 2021

IMU 2021 – RESTANO CONFERMATE PER L'ANNO 2020

INFORMAZIONI GENERALI PER I CITTADINI IMU 2021

Imposta Municipale Unica NOVITA’ 2021:

Per il 2021 è stata inserita la riduzione del 50% per un unico immobile per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia:

- art. 1 comma 48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Esenzioni: rimane esente l'abitazione principale e relative pertinenze. Si paga invece se l'abitazione principale è di categoria catastale A1, A8 o A9 (abitazioni di lusso, ville, castelli)

ESENZIONI TOTALI/PARZIALI IN SEGUITO A EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19:

In base al Decreto Agosto (Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78) per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non è dovuta l'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla citata lett. d).

In base all'Art. 1, comma 599 della L. 178/2020, non è dovuta la prima rata IMU per:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

SI RICORDA CHE: Dal 1° gennaio 2020 è stata istituita la nuova IMU che incorpora (eliminandola) la TASI.

La quota TASI per l’utilizzatore dei fabbricati rurali strumentali dell’attività agricola non è più presente. Il proprietario del fabbricato strumentale dell’attività agricola torna a pagare l’IMU per intero nella percentuale dell’1 per mille.

Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761).
Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:

mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;

mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;

mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

QUANDO SI PAGA:

Per l'anno 2021 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:

PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2021

SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2021

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2021.

RAVVEDIMENTO OPEROSO:

Chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".

Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con sanzioni ridotte, rispetto al normale, ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

Ci sono quattro tipologie di ravvedimento:

Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% - sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).

Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento.

Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.

Quindi oltre che con le tipologie di ravvedimento operoso precedentemente illustrate, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte anche:

dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione).

dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione).

Il ravvedimento lungo è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata.

NON SI VERSA L’IMU per i seguenti immobili

abitazione principale, diversa dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (categorie C/2C/6-C/7 in numero massimo di una per categoria);

abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. I soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU. Coloro che già godevano dell’agevolazione ai fini IMU non sono tenuti a presentare nuova dichiarazione.

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture.

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito del provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE:

Per i FABBRICATI il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

160 fabbricati classificati nel gruppo A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10;

140 fabbricati classificati nel gruppo B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;

80 fabbricati classificati nelle categorie A/10 e D/5; 65 fabbricati classificati nel gruppo D, con esclusione della categoria D/5;

55 fabbricati classificati nella categoria C/1;

Per i TERRENI AGRICOLI, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, il moltiplicatore 135.

Per i TERRENI AGRICOLI, nonché quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha completamente esentato i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola. Con la specifica della «conduzione» del terreno agricolo si intende che questo dovrà essere effettivamente coltivato dagli agricoltori e non, piuttosto, messo a rendita.

Quindi, l'agricoltore che affitta la sua terra dovrà pagare l’Imu utilizzando il moltiplicatore 135.

SI VERSA l’imposta per i seguenti immobili:

Per i TERRENI AGRICOLI, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, il moltiplicatore 135.

Per le AREE FABBRICABILI il versamento va effettuato in base al valore venale in comune commercio all’1/1/2020.

Gli IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO, possono godere della riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che venga dichiarata l’agevolazione.

COMODATO GRATUITO COMUNALE: E’ prevista per l’anno 2020 un’aliquota agevolata del 9,6 per mille applicabile per immobili abitativi concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli e viceversa) nel limite massimo di una unità immobiliari a condizione che l’utilizzatore acquisti la residenza anagrafica nell’immobile e che il titolare del diritto reale presenti idonea dichiarazione su modello predisposto dal Comune. Sono eslcuse dall’agevolazione le pertinenze. Coloro che già godevano dell’agevolazione ai fini IMU non sono tenuti a presentare nuova dichiarazione

COMODATO GRATUITO STATALE: Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per gli immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat. A1, A8 e A9) Per ulteriori dettagli consultare la sezione Modulistica dell’Ufficio Tributi IMU.

Per gli IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha fissato che l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. Il soggetto proprietario degli immobili è tenuto a presentare relativa dichiarazione iniziale della concessione in locazione, e/o dichiarazione di variazione, all’ufficio tributi del Comune, su modello messo a disposizione dal Comune con allegata copia dei contratti di locazione e le eventuali proroghe fatet successivamente allo scadere dei primi tre anni.

Agli IMMOBILI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI,si applica la riduzione del 50% della base imponibile limitatamente alla parte dell’anno durante il quale sussistono le condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o in alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione su apposito modulo predisposto dall’Ufficio. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili (con qualunque destinazione d’uso) il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici; né possono essere considerati inabitabili gli immobili in corso di costruzione e/o accatastati nelle categorie F3 o F4.

Si versa l’imposta per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra elencati, siti nel Comune di Valeggio sul Mincio, che comunque costituiscono, in generale, presupposto impositivo dell'IMU.

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2021

ALIQUOTA 5,50 per mille

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze – detrazione euro 200,00)

ALIQUOTA 5,60 per mille

(Aliquota per i fabbricati categoria catastale B1 – collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi,

ospizi, conventi, seminari, caserme.)

ALIQUOTA 9,60 per mille

(per l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il

primo grado che la utilizzano come abitazione principale)

ALIQUOTA 8,60 per mille

(per i terreni agricoli)

ALIQUOTA 10,60 per mille

(per le aree fabbricabili)

ALIQUOTA 8,60 per mille

(per i fabbricati categoria catastale D)

ALIQUOTA 1,00 per mille

(per i fabbricati rurale o ad uso strumentale)

ALIQUOTA 1,00 per mille

(per i fabbricati costruiti dall’impresa costruttrice c.d. “immobili merce”)

ALIQUOTA 10,60 per mille

(per tutti gli altri immobili)

Come si esegue il versamento:

Il versamento è effettuato in autoliquidazione tramite modello F24

Si ricorda che il codice Ente del Comune di Valeggio sul Mincio è L567

Codici tributo per il pagamento dell'IMU con il modello F24

Tipologia immobili

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

3912 - quota Comune

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AREE FABBRICABILI

3916 - quota Comune

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ALTRI FABBRICATI

3918 - quota Comune

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TERRENI AGRICOLI

3914 - quota Comune

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FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

3913 - quota Comune

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IMMOBILI BENI MERCE

3939 - quota Comune

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FABBRICATI CAT. D

3930 (solo per quota eccedente 7,6 per mile) - quota Stato

3925 - quota Comune

Non sono dovuti versamenti se il debito complessivo d’imposta annuale per singolo tributo e singolo contribuente è inferiore o uguale ad euro 12,00.

DICHIARAZIONE IMMOBILI INAGIBILI INABITABILI
06-07-2021
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DICHIRAZIONE CASA CONIUGALE ASSEGNAZIONE
06-07-2021
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DICHIARAZIONE COMODATO GRATUITO COMUNALE
06-07-2021
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DICHIARAZIONE CANONE CONCORDATO
06-07-2021
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DICHIARAZIONE COMODATO GRATUITO STATALE
06-07-2021
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DELIBERA APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2021
06-07-2021
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REGOLAMENTO
06-07-2021
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