IMU 2018

Ultima modifica 10 gennaio 2019

IMU 2018 – NESSUNA MODIFICA RISPETTO AL 2017

RESTANO CONFERMATE PER L'ANNO 2018 LE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2016 IN MATERIA DI:

Esenzione Imu:

- abitazione principale, diversa dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (categorie C/2-C/6-C/7 in numero massimo di una per categoria);

-    abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. I soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU. Coloro che già godevano dell’agevolazione ai fini IMU non sono tenuti a presentare nuova dichiarazione.

-    unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

-    fabbricati rurali ad uso strumentale.

-    fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture.

-    fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

-    casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

-    fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139,dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Per i TERRENI AGRICOLI, nonché quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha completamente esentato i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola. Con la specifica della «conduzione» del terreno agricolo si intende che questo dovrà essere effettivamente coltivato dagli agricoltori e non, piuttosto, messo a rendita. Quindi, l'agricoltore che affitta la sua terra dovrà pagare l’Imu utilizzando il moltiplicatore 135.

 

SI VERSA l’imposta per i seguenti immobili:

-    Per i TERRENI AGRICOLI, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, il moltiplicatore 135.

-    Per le AREE FABBRICABILI il versamento va effettuato in base al valore venale in comune commercio all’1/1/2018.

-    Gli IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO, possono godere della riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che venga dichiarata l’agevolazione.

-    COMODATO GRATUITO COMUNALE: E’ prevista anche per l’anno 2018 un’aliquota agevolata del 7,6 per mille applicabile per immobili abitativi concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli e viceversa) nel limite massimo di una unità immobiliari a condizione che l’utilizzatore acquisti la residenza anagrafica nell’immobile e che il titolare del diritto reale presenti idonea dichiarazione su modello predisposto dal Comune. Coloro che già godevano dell’agevolazione ai fini IMU non sono tenuti a presentare nuova dichiarazione

-    COMODATO GRATUITO STATALE: Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per gli immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat. A1, A8 e A9) Per ulteriori dettagli consultare la sezione Modulistica dell’Ufficio Tributi ICI-IMU-TASI.

-    Per gli IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha fissato che l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. Il soggetto proprietario degli immobili è tenuto a presentare relativa dichiarazione iniziale della concessione in locazione, e/o dichiarazione di variazione, all’ufficio tributi del Comune, su modello messo a disposizione dal Comune, su modello messo a disposizione dal Comune con allegata copia dei contratti di locazione. Ai sensi del D.M. 16 gennaio 2017 art. 1 comma 8 i contratti di locazione a canone concordato dovranno essere stipulati o con l’assistenza delle organizzazioni delle proprietà edilizie o dei conduttori o, in alternativa, corredati da apposita asseverazione di conformità da parte di una delle associazioni, o dei proprietari o dei conduttori che hanno sottoscritto l’accordo.

-    Agli IMMOBILI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI,si applica la riduzione del 50% della base imponibile limitatamente alla parte dell’anno durante il quale sussistono le condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o in alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione su apposito modulo predisposto dall’Ufficio. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili (con qualunque destinazione d’uso) il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici; né possono essere considerati inabitabili gli immobili in corso di costruzione e/o accatastati nelle categorie F3 o F4.

Si versa l’imposta per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra elencati, siti nel Comune di Valeggio sul Mincio, che comunque costituiscono, in generale, presupposto impositivo dell'IMU.

Aliquote e detrazioni Imu confermate con deliberazione C.C. n. 76 del 21/12/2017

ALIQUOTA 4,00 per mille

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze – detrazione euro 200,00)

ALIQUOTA 4,60 per mille

(Aliquota per i fabbricati categoria catastale B1 – collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi,

ospizi, conventi, seminari, caserme.)

ALIQUOTA 7,60 per mille

(per l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il

primo grado che la utilizzano come abitazione principale)

ALIQUOTA 8,60 per mille

(per i terreni agricoli)

ALIQUOTA 10,60 per mille

(per le aree fabbricabili)

ALIQUOTA 7,60 per mille

(per i fabbricati categoria catastale D)

ALIQUOTA 8,60 per mille

(per tutti gli altri immobili)

SCADENZE VERSAMENTO

- Entro il 18 giugno 2018 – Acconto

- Entro il 17 dicembre 2018 – Saldo

Entro il 18 giugno 2018 è possibile effettuare il versamento dell’intero importo dovuto annuo in unica soluzione.

Come si esegue il versamento

Il versamento è effettuato in autoliquidazione tramite modello F24

Si ricorda che il codice Ente del Comune di Valeggio sul Mincio è L567

Codici tributo per il pagamento dell'IMU con il modello F24

Tipologia immobili

Codice IMU (quota Comune)

Codice IMU (quota Stato)

AREE FABBRICABILI

3916

======

ALTRI FABBRICATI

3918

======

TERRENI AGRICOLI

3914

======

FABBRICATI CAT. D

======

3925

Non sono dovuti versamenti se il debito complessivo d’imposta annuale per singolo tributo e singolo contribuente è inferiore o uguale ad euro 12,00.

DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni IMU/TASI vanno presentate: - entro il 30 giugno 2018 per le variazioni intervenute nel 2017 - entro il 30 giugno 2019 per le variazioni intervenute nel 2018.

Ravvedimento operoso

In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo si può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria", pari al 30% dell’importo nel caso di emissione di avviso di accertamento, se si regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del D.Lgs 472/97 e successive modificazioni).
Il contribuente può presentare all’ufficio tributi la comunicazione dell'avvenuta applicazione del ravvedimento, allegando copia del modello F24 utilizzato.

Le modalità di calcolo sono le seguenti:

Ravvedimento sprint:

Entro 14 giorni dal termine

sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo e interessi legali annui (0,1% dal 1/1/2017 al 31/12/2017 - 0,3% dal 1/1/2018) calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo;

Ravvedimento breve:

Entro 30 giorni dal termine

sanzione del 1,5% einteressi legali annui(0,1% dal 1/1/2017 al 31/12/2017 - 0,3% dal 1/1/2018), calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo;

Ravvedimento medio:

Entro 90 giorni dal termine, sanzione del 1,67% interessi legali annui (0,1% dal 1/1/2017 al 31/12/2017 - 0,3% dal 1/1/2018), calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo;

Ravvedimento lungo:

Entro 1 anno dal termine, sanzione del 3,75% interessi legali annui (0,1% dal 1/1/2017 al 31/12/2017 - 0,3% dal 1/1/2018), calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo.

Non è applicabile ai tributi locali il ravvedimento previsto per sanare omissioni o errori entro 2 anni o oltre due anni (art. 13, comma 1, lett b-bis e b ter del D.Lgs 472/97 e successive modificazioni).

Allegati:

NOVITA CANONE CONCORDATO
06-07-2021
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MODELLO DICH CANONE CONC 2018
06-07-2021
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IMU 2018 comodato gratuito comunale
06-07-2021
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AGEVOLAZIONI IMU PER LE LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO RIDU….
06-07-2021
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