TRASPARENZA TARI

Ultima modifica 17 settembre 2020

TRASPARENZA RIFIUTI - ARERA TITR 444/2019

La Legge 27/12/2017,n. 205 (Legge Bilancio 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. In particolare, tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti, anche attraverso la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni. Arera ha visto attribuirsi funzioni importanti in materia di definizione dei livelli di qualità dei servizi, di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario, di approvazione delle tariffe.

La deliberazione 444/2019/R/rif del 30/10/2019 e il TITR (Testo integrato in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti) definiscono i nuovi obblighi di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti (RT raccolta e trasporto e LS lavaggio e spazzamento strade).

La deliberazione dispone che i gestori del servizio e i Comuni, ciascuno per la parte di propria competenza, forniscano agli utenti e ai cittadini informazioni attraverso i propri siti internet e attraverso i documenti di riscossione.

Le nuove regole sulla trasparenza si applicano dal 1 luglio 2020.

 

Quando si parla di TARI, la disciplina da cui partire è l’art. 1 c. 641 della L. 147/2013 che stabilisce quanto segue

641: Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

 

ESISTONO DUE TIPOLOGIE DI TARI:

  1. Utenze domestiche

abitazioni, garage, cantine, ecc.

  1. U utenze non domestiche

attività commerciali, industriali, artigianali, professionali, strutture pubbliche, onlus, ospedali, impianti sportivi ecc.

COME SI CALCOLA

La TARI si calcola in base: alla superficie calpestabile dell’immobile in cui si risiede, la destinazione d’uso, la tipologia dell’immobile e il numero di componenti del nucleo familiare. In base a questi fattori si applica, poi, la tariffa comunale corretta. Esistono diversi metodi per il calcolo della tassa sui rifiuti, ma il calcolo più usato è il cosiddetto metodo normalizzato (applicato dal Comune di Valeggio sul Mincio) che divide la quota della tassa in una fissa e una variabile.

L'importo ottenuto è soggetto all'addizionale provinciale del 5 per cento.

Fino al 31/12/2019 il metodo normalizzato previsto dal DPR 158/99 regolava la modalità di calcolo delle tariffe TARI.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito ad ARERA funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza..

L’Autorità, con la deliberazione n. 443/2019, ha approvato il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)”, introducendo importanti e sostanziali modifiche a quanto precedentemente previsto e regolato dal Metodo Normalizzato ex DPR 158/99.

La nuova procedura di tariffazione, prevista dal MTR, stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori, alla copertura dei quali si deve provvedere attraverso il gettito tariffario. Il metodo impone di redigere il piano economico finanziario inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi e desunti dai rispettivi bilanci, ai quali vengono poi applicati dei correttivi in base al perseguimento di obiettivi qualitativi.

CHI È TENUTO AL PAGAMENTO

  1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
  2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
  3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
  4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

 

La presenza di un arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o della conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è rilevabile dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazioni rilasciate dal titolare a pubbliche autorità.

 

PARTI ESCLUSE DAL PAGAMENTO

  • Aree condominiali comuni e non utilizzate in via esclusiva;
  • aree scoperte accessorie a locali tassabili;
  • aree come cantine, terrazze e balconi.

 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Queste agevolazioni Tari sono applicate su istanza di parte attraverso gli appositi moduli predisposti e vengono riportate sull'avviso di pagamento.

  • riduzione del 20 per cento della parte variabile della tariffa per compostaggio domestico del rifiuto umido attraverso concimaia, composter, buca nel terreno e simili;
  • riduzione del 40 per cento della tariffa per utenze domestiche non stabilmente attive o nel caso di uso stagionale o per uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni all'anno (seconde case, immobili a disposizione di cittadini iscritti AIRE o che lavorano o dimorano di fatto in altre località estere)
  • riduzione del 60% della tariffa nei casi in cui l’abitazione servita disti più di 400 metri dal punto di raccolta dei rifiuti;
  • Esclusione dal computo del numero dei famigliari per i cittadini residenti con grado di invalidità del 100% o ricoverati presso case di riposo o altri istituti residenziali, per chi svolge attività lavorativa o di volontariato all’estero per più di 6 mesi nell’anno
  • riduzioni per le utenze non domestiche che dimostrano con formulari, contratti e idonea documentazione il recupero di materiali con ditte specializzate

Si rimanda comunque al regolamento TARI per ogni tipo di possibile riduzione.

 

TARI ANNO 2020 - VARIAZIONE "STUDI PROFESSIONALI"

Si informa che l'art. 58-quinquies della L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019 ha modificato la classificazione delle utenze e pertanto gli studi professionali, contenuti nella categoria n. 11 del D.P.R. 158/99, vengono eliminati dalla categoria n.11 per essere inseriti nella categoria n. 12 "banche ed istituti di credito". Tale modifica verrà effettuata d’ufficio, si invita gli utenti a porre attenzione sul corretto inquadramento delle proprie utenze “studi professionali” nella nuova categoria TARI.

Qualora gli interessati ritengano opportuno presentare la dichiarazione di variazione TARI dell'utenza non domestica si invita a contattare l'ufficio tributi del Comune 0456339844/861 oppure inviare una mail a

e-mail tassarifiuti@comune.valeggiosulmincio.vr.it

PEC  protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it

 

Dall'elenco ATECO per attività professionali si intendono le seguenti.

 

M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

69

ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ

70

ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE

71

ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

72

RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO

73

PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO

74

ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

75

SERVIZI VETERINARI

 

Per richiedere la riduzione della TARI presenta la documentazione seguente:

  • istanza redatta su carta libera attestante il possesso dei requisiti sopra indicati con presentazione, se prevista,di idonea documentazione;

copia del documento d’identità del dichiarante.

 

ENTRO QUANDO SI PAGA

L'Amministrazione Comunale nella deliberazione che approva le tariffe per l'anno stabilisce le scadenze della tassa rifiuti. Per l'anno 2020 i vari DPCM emessi dal Governo per fronteggiare l'allerta sanitaria da COVID-19 hanno concesso la possibilità ai Comuni di differire e ritardare le scadenze delle rate che, per l’anno 2020 sono le seguenti:

prima (o unica) rata 31/10/2020

seconda rata              30/11/2020

terza rata                   31/01/2021

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BOLLETTA

Per il pagamento delle bollette per l’anno 2020 sono stati inseriti in bolletta gli specifici modelli F24.

 

CONTESTARE UN PAGAMENTO DOVUTO

 

Nel caso arrivi una richiesta di pagamento non dovuta si può contestare con un’istanza di autotutela da presentare direttamente al Comune di Valeggio sul Mincio nel caso di un avviso di pagamento. Nel caso di una cartella esattoriale prima di rivolgersi a SO.LO.RI. SPA (affidatario del servizio di bollettazione ordinaria e riscossione coattiva) vi invitiamo a contattare l'ufficio tributi del Comune.

 

COME RICHIEDERE IL DISCARICO DI UNA BOLLETTA

La procedura di discarico o sgravio dell'avviso di pagamento si avvia quando vi è dimostrazione da parte del contribuente o evidenza da parte dell’ufficio di una indebita pretesa tributaria, al che si procede all’annullamento o riduzione dell’atto.

La richiesta va presentata all'ufficio con presentazione della documentazione che attesti per esempio la denuncia di cessazione dell'utenza, la riduzione confermata per le tipologie di casi previste, l'abbandono dei locali, etc.

 

DISCARICO DI UNA CARTELLA ESATTORIALE / INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

 

Le cartelle esattoriali e le ingiunzioni di pagamento sono provvedimenti che vengono emessi perché il destinatario del pagamento di un tributo non aveva a suo tempo provveduto al pagamento previsto o aveva corrisposto un importo minore rispetto a quello dovuto.

La richiesta di discarico totale o parziale della cartella esattoriale permette al cittadino di segnalare un indebita pretesa e motivarne l'annullamento o la riduzione.

L'istanza va presentata all'Ufficio Tributi che procede, se ritiene corretta l'istanza, al discarico della cartella presso l'Ente competente della riscossione coattiva.

 

UFFICIO RELAZIONI CON GLI UTENTI

 

PER INFORMAZIONI sulla posizione tributaria che ha dato seguito all'emissione dell'avviso di pagamento, per CONTESTAZIONE IMPORTI o RECLAMI, la invitiamo a rivolgersi a:

 

Ufficio tributi del Comune di Valeggio sul Mincio - P.zza C. Alberto 48 - 37067 Valeggio sul Mincio – VR

Sig. Zuanetti (tel. 0456339844) e-mail sergio.zuanetti@comune.valeggiosulmincio.vr.it

Sig.ra Dessi (tel. 0456339861) e-mail amelia.dessi@comune.valeggiosulmincio.vr.it

 

orari di apertura ufficio:

Martedì e Venerdì ore 10.30 - 13.30, Giovedì ore 15.00 - 18.00

Si riceve solo su appuntamento da concordare agli indirizzi sopra indicati.