TASI - Tributo servizi indivisibili - 2016

Ultima modifica 13 novembre 2018

NOVITÀ TASI 2016

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per quanto riguarda la TASI si riportano i punti più importanti:

TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

TASI Immobili Merce-art. 1, comma 14, lettera c): viene definito un valore di riferimento per la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all'1 permille con facoltà per il Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 permille.

TASI altre abitazioni in caso di locazione «Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015 pari al 70 per cento dell’ammontare complessivo del tributo».

TASI Immobili locati a canone concordato:per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento

TASI su immobili concessi in comodato gratuito STATALE (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e a9)

Allegati:

TASI 2016 INFORMAZIONI GENERALI PER I CITTADINI.doc
06-07-2021
Allegato formato doc
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