TASI 2017

Ultima modifica 13 novembre 2018

TASI 2017 – NESSUNA MODIFICA RISPETTO AL 2016

RESTANO CONFERMATE PER L'ANNO 2017 LE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2016 IN MATERIA DI:

Esenzione Tasi:

-          abitazione principale, diversa dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze(categorie C/2-C/6-C/7 in numero massimo di una per categoria);

-          abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. I soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU/TASI. Coloro che già godevano dell’agevolazione ai fini IMU non sono tenuti a presentare nuova dichiarazione.

-          unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

-          casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

-          fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139,dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

-          fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;

-          terreni agricoli in ogni caso;

-          aree fabbricabili;

alloggi locati, alloggi concessi in comodato gratuito destinati ad abitazione principale per l’utilizzatore (pari al 30% dell’ammontare complessivo della Tasi dovuta); Per abitazione principale si fa riferimento alle risultanze anagrafiche.

Esenzione Tasi per gli utilizzatori dell’immobile nel quale risiedono:

Dal 2016 è stato esentato dal pagamento del 30% della Tasi l’utilizzatore dell’immobile purché dimori e risieda nello stesso.

SI VERSA L’IMPOSTA PER I SEGUENTI IMMOBILI:

-          abitazione principale appartenente alle categorie catastali A1, A/8 o A/9 e relative pertinenze(categorie C/2-C/6- C/7 in numero massimo di una per categoria);

-          fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art.13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni.Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, pertanto, l'occupante versa la Tasi nella misura del 30% dell'ammontare complessivo, la restante parte, 70%, è corrisposta dal titolare del diritto reale.

-          fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

-          fabbricati che non costituiscono abitazione principale;

-          fabbricati concessi in locazione, concessi in comodato gratuito nella misura del 70% dell’ammontare complessivo della Tasi,

-          fabbricati posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

Riduzione Tasi del 50% della base imponibile per l’uso gratuito statale

Per il proprietario che possiede un immobile che intende concedere in uso gratuito, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile qualora sussistano contemporaneamente tutti i seguenti requisiti (ulteriori dettagli nel documento di approfondimento, presente nella sezione IUC 2016 allegato “comodato gratuito statale ai fini imu” )

  • grado di parentela tra comodante e comodatario in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli);
  • il comodatario (utilizzatore) deve adibire l’alloggio come abitazione principale, ossia deve dimorare e risiedere all’interno dello stesso;
  • il comodante deve avere un solo immobile che concede in comodato ed eventualmente solo un altro immobile che adibisce ad abitazione principale;
  • entrambi gli immobili, ossia quello concesso e l’abitazione principale del comodante, devono essere ubicati nello stesso Comune;
  • comodante e comodatario devono risiedere nello stesso comune;
  • il comodante non deve possedere altri immobili in Italia otre a quelli indicati;
  • il contratto di comodato deve essere registrato.

Riduzione Tasi al 75% dell’imposta  per gli immobili locati a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 431/98

Il proprietario di unità immobiliare locata a canone concordato (con inquilino residente e in presenza di dichiarazione IMU o di dichiarazione sostitutiva), determina l’Imu e la Tasi dovuta applicando l’aliquota stabilita dal Comune ridotta al 75%

Aliquote e detrazioni Tasi confermate con deliberazione C.C. n. 71 del 29/12/2016

ALIQUOTA 1,50 per mille

(per abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU)

ALIQUOTA “0” (zero) per mille

(per le aree edificabili)

ALIQUOTA 1,00 per mille

(fabbricati categoria catastale “d”)

ALIQUOTA 1,00 per mille

(fabbricati rurali)

ALIQUOTA 1,00 per mille

(fabbricati categoria catastale “B1” – collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme)

ALIQUOTA 2,00 per mille

(altri fabbricati)

SCADENZE VERSAMENTO

-          Entro il 16 giugno 2017 – Acconto

-          Entro il 16 dicembre 2017 – Saldo

Entro il 16 giugno 2017 è possibile effettuare il versamento dell’intero importo dovuto annuo in unica soluzione.

Come si esegue il versamento

Il versamento è effettuato in autoliquidazione tramite modello F24

Si ricorda che il codice Ente del Comune di Valeggio sul Mincio è L567

Codici tributo per il pagamento della TASI con il modello F24

Tipologia immobili

Codice TASI

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

3958

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

3959

TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI

3961

Non sono dovuti versamenti se il debito complessivo d’imposta annuale per singolo tributo e singolo contribuente è inferiore o uguale ad euro 5,00.

DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni IMU/TASI vanno presentate: - entro il 30 giugno 2017 per le variazioni intervenute nel 2016 - entro il 30 giugno 2018 per le variazioni intervenute nel 2017.

Ravvedimento operoso

In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo si può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria", pari al 30% dell’importo nel caso di emissione di avviso di accertamento, se si regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del D.Lgs 472/97 e successive modificazioni).
Il contribuente può presentare all’ufficio tributi la comunicazione dell'avvenuta applicazione del ravvedimento, allegando copia del modello F24 utilizzato.

Le modalità di calcolo sono le seguenti:

Ravvedimento sprint:

Entro 14 giorni dal termine

sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo e interessi legali annui (0,2% dal 1/1/2016 al 31/12/2016 - 0,1% dal 1/1/2017) calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo;

Ravvedimento breve:

Entro 30 giorni dal termine

sanzione del 1,5% einteressi legali annui(0,2% dal 1/1/2016 al 31/12/2016 - 0,1% dal 1/1/2017), calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo;

Ravvedimento medio:

Entro 90 giorni dal termine, sanzione del 1,67% interessi legali annui (0,2% dal 1/1/2016 al 31/12/2016 - 0,1% dal 1/1/2017), calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo;

Ravvedimento lungo:

Entro 1 anno dal termine, sanzione del 3,75% interessi legali annui (0,2% dal 1/1/2016 al 31/12/2016 -  0,1% dal 1/1/2017), calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo.

Non è applicabile ai tributi locali il ravvedimento previsto per sanare omissioni o errori entro 2 anni o oltre due anni (art. 13, comma 1, lett b-bis e b ter del D.Lgs 472/97 e successive modificazioni)

Allegati:

Modello DICHIARAZIONE TASI.doc
06-07-2021
Allegato formato doc
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DEL. ALIQUOTE TASI 2017.pdf
06-07-2021
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