Accordo di Separazione, Divorzio e Cessazione degli Effetti civili del Matrimonio davanti all' Uff. di Stato Civile

Ultima modifica 18 novembre 2020

L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale.

Dove?

Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:

  • di residenza di uno dei coniugi;
  • in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione;
  • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso;
  • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero;

L’assistenza di un avvocato è facoltativa.

 

Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?

Tutte quelle coppie che in comune:

  • non abbiano figli minori;
  • non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
  • non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n. 104/1992);
  • non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
  • raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione). Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione [c.d. assegno di mantenimento], sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio [c.d. assegno divorzile]. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio [c.d. liquidazione una tantum]).

In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.

 

Come avviare la procedura

È necessario inviare all'Ufficiale di stato civile:

  • Richiesta avvio del procedimento (modulo in fondo alla pagina)
  • Dichiarazione (per ogni coniuge) di voler pervenire a Separazione ovvero Divorzio/Cessazione degli effetti civili (modulo in fondo alla pagina)
  • In caso di Divorzio/Cessazione degli effetti civili, copia della sentenza/accordo/atto di separazione
  • In caso la coppia abbia figli maggiorenni autosufficienti, autocertificazione del figlio (modulo in fondo alla pagina)
  • Copia di documenti di identità di tutti i dichiaranti (sposi ed eventuali figli maggiorenni autosufficienti)

Tali documenti possono essere consegnati personalmente all'ufficio protocollo negli orari di apertura ovvero spediti via mail / pec agli indirizzi istituzionali (protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it - protocollo@comune.valeggiosulmincio.vr.it), lasciando recapiti per eventuale contatto.

Inviati tali documenti, dopo circa dieci giorni necessari all'istruttoria della pratica, sarà necessario contattare l'ufficio di stato civile per concordare le date per l'accordo e conferma di accordo.

 

Sottoscrizione dell’accordo e sua conferma

Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.

Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.

La mancata comparizione nel giorno concordato varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.

 

Costi del procedimento

Il procedimento prevede un costo di Euro 16,00, da versare all’atto della firma dell’accordo.

 

Decorrenza degli effetti

Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.

Dichiarazione di Autosufficienza del figlio maggiorenne
06-07-2021
Allegato formato pdf
Scarica
Richiesta avvio del procedimento
06-07-2021
Allegato formato pdf
Scarica
Dichiarazione sostitutiva per la richiesta DI SEPARAZIONE
06-07-2021
Allegato formato pdf
Scarica
Dichiarazione sostitutiva per la richiesta di divorzio/scioglimento degli effetti civili
06-07-2021
Allegato formato pdf
Scarica