Accordo di Separazione, Divorzio e Cessazione degli Effetti civili del Matrimonio davanti all' Uff. di Stato Civile
L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale.
Dove?
Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:
- di residenza di uno dei coniugi;
- in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione;
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso;
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero;
L’assistenza di un avvocato è facoltativa.
Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?
Tutte quelle coppie che in comune:
- non abbiano figli minori;
- non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
- non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n. 104/1992);
- non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione). Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione [c.d. assegno di mantenimento], sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio [c.d. assegno divorzile]. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio [c.d. liquidazione una tantum]).
In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.
Come avviare la procedura
È necessario inviare all'Ufficiale di stato civile:
- Richiesta avvio del procedimento (modulo in fondo alla pagina)
- Dichiarazione (per ogni coniuge) di voler pervenire a Separazione ovvero Divorzio/Cessazione degli effetti civili (modulo in fondo alla pagina)
- In caso di Divorzio/Cessazione degli effetti civili, copia della sentenza/accordo/atto di separazione
- In caso la coppia abbia figli maggiorenni autosufficienti, autocertificazione del figlio (modulo in fondo alla pagina)
- Copia di documenti di identità di tutti i dichiaranti (sposi ed eventuali figli maggiorenni autosufficienti)
Tali documenti possono essere consegnati personalmente all'ufficio protocollo negli orari di apertura ovvero spediti via mail / pec agli indirizzi istituzionali (protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it - protocollo@comune.valeggiosulmincio.vr.it), lasciando recapiti per eventuale contatto.
Inviati tali documenti, dopo circa dieci giorni necessari all'istruttoria della pratica, sarà necessario contattare l'ufficio di stato civile per concordare le date per l'accordo e conferma di accordo.
Sottoscrizione dell’accordo e sua conferma
Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.
La mancata comparizione nel giorno concordato varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.
Costi del procedimento
Il procedimento prevede un costo di Euro 16,00, da versare all’atto della firma dell’accordo.
Decorrenza degli effetti
Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.