Autentica di Firma

Ultima modifica 17 giugno 2020

ATTENZIONE: È necessario che la firma sia apposta in presenza del funzionario incaricato.

Cos'è? Si tratta di una attestazione da parte del pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza da una specifica persona, identificata mediante documento d'identità. 

Va effettuata quando prescritta da norme specifiche

Cosa può autenticare il funzionario delegato?
  • dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000) 
  • deleghe per la riscossione della pensione, ratei maturati e non riscossi (art. 21 comma 2 DPR 445/2000)
  • sottoscrizioni degli atti di alienazione di beni mobili (autoveicoli) registrati (art. 7 DL n. 223 del 4/7/2006)
  • quietanze liberatorie per la prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno emesso senza provvista (assegno "scoperto") - (DL n. 70 del 13/5/2011)

Per i moduli di Dichiarazione sostitutiva Atto di notorietà CLICCA QUI

Chi può richiederla?

Può richiederla il cittadino maggiorenne che sottoscrive la dichiarazione, munito di documento di identità.

È necessario che si presenti personalmente.

Come si ottinene?

Previo appuntamento telefonico allo 045-6339804  045-6339806, sarà necessario premunirsi di marca da bollo da Euro 16,00 ed euro 0,52 per diritti di segreteria, questi ultimi pagati direttamente allo sportello:

Nel caso in cui venga richiesta l'autenticazione di firma per una causale a cui non debba essere applicata l’imposta di bollo (va precisata causale e relativa norma): euro 0,26 per diritti di segreteria.

Informazioni utili

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi non prevedono l'autenticazione della sottoscrizione: sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. Le norme relative alla dichiarazione sostitutiva si applicano anche ai cittadini della Comunità Europea non italiani. I cittadini extracomunitari possono rendere le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà nei casi in cui debbano comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani