Ordinanza del Sindaco: azioni di base per il contenimento dell'inquinamento atmosferico 2016 / 2017

Pubblicato il 3 novembre 2016 • Comune

Con l'ordinanza n.94 del 03/11/2016 il Sindaco ordina il divieto di circolazione sulla rete stradale urbana, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), nel periodo compreso dal 15 ottobre 2016 al 22 dicembre 2016 e dal 07 gennaio 2017 al 31 marzo 2017 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30, escluso le giornate festive infrasettimanali, per le seguenti categorie di veicoli:

autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 98/69//CE e successive direttive (Euro 0, 1 e 2), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 98/69/CE e successive direttive (Euro 0, 1 e 2), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del "Nuovo Codice della Strada" - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

 

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale nel periodo dal 15 ottobre 2016 al 31 marzo 2017, è fatto divieto di:

1. mantenere acceso il motore:
a. degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicoli dal capolinea deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore;
b. degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
c. degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;

2. effettuare combustioni all'aperto, in ambito di cantiere, sempre;

3. effettuare combustioni all'aperto nei limiti attuativi di cui alla DGRV 122/2015 in ambito agricolo, ad eccezione dei seguenti momenti:
• falò in occasioni della tradizionale festa dell’Epifania;
• dal lunedì al venerdì dalle ore 06.00 alle ore 10.00, in cui le aziende agricole del Comune di Valeggio sul Mincio possono effettuare raggruppamenti e abbruciamenti in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali da effettuarsi nel luogo di produzione;
• in occasione del verificarsi di eccezionali ed impreviste calamità naturali, che prevedono la messa in sicurezza di elementi naturali arborei da abbattersi o abbattuti; di cui deve essere richiesta e concessa specifica deroga da parte del Sindaco pro-tempore;
• distruzione di materiale infetto tramite il fuoco quando espressamente previsto dalla normativa ed in particolare dagli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore;
• prove pratiche condotte ai sensi del D.M. 10.3.1998;
• preparazione dei cibi in contesto domestico o di sagra/festa all’aperto;

4. climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:
a) cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
b) box, garage, depositi.


L'ordinanza poi obbliga:

1. di adottare le disposizioni di cui alla norma UNI 10683/2012 “generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi – verifica installazione controllo e manutenzione” secondo gli indirizzi assunti dalla Regione del Veneto;

2. di copertura dei mezzi che trasportano materiale polverulento al fine di evitare la dispersione in atmosfera (rif. Art. 164 del codice della strada);

3. nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitare la temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:

a) a massimi di 19°C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
E.1 – residenza e assimilabili;
E.2 – uffici e assimilabili;
E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;
E.5 – attività commerciali e assimilabili;
E.6 – attività sportive;

b) a massimi 17°C negli edifici classificati in base al D.P.R. 41

2/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.