Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico dal 15 ottobre 2017 al 15 aprile 2018

Pubblicato il 23 ottobre 2017 • Comune

L'ordinanza n.89 del 19/10/2017 istituisce le misure di limitazione della circolazione secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:

1. Divieto di circolazione, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2017 e il 15 aprile 2018 dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, alle seguenti categorie di veicoli:
1.1. autoveicoli classificati come categoria M ai sensi dell’art. 47 del Nuovo Codice della Strada e alimentati a benzina EURO 0 ed EURO 1 (non rispondenti alle direttive 51/542/CEE punto 6.2.1.B, 94/12/CE e superiori) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
1.2. autoveicoli classificati come categoria M ai sensi dell’art. 47 del Nuovo Codice della Strada e alimentati a gasolio EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 (non rispondenti alle direttive 98/69/CE e superiori) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
1.3. motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del “Nuovo Codice della Strada” - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

2. In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 - rosso, con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 10 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.00, per le
seguenti categorie di veicoli:
2.1. autoveicoli classificati come categoria M ai sensi dell’art. 47 del Nuovo Codice della Strada e alimentati a benzina EURO 0 ed EURO 1 (non rispondenti alle direttive 51/542/CEE punto 6.2.1.B, 94/12/CE e superiori) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
2.2. autoveicoli classificati come categoria M ai sensi dell’art. 47 del Nuovo Codice della Strada e alimentati a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3 (non rispondenti alle direttive 98/69/CE B e superiori) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
2.3. motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del “Nuovo Codice della Strada” - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

[continua in allegato...]