Ordinanza del Sindaco per contenere la diffusione della zanzara tigre

Pubblicato il 24 giugno 2019 • Ambiente

Il Sindaco ordina che siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara tigre, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza.

La violazione al presente provvedimento comporterà l’irrogazione delle sanzioni previste ai sensi dell’art. 7Bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che prevede per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

In particolare ordina a tutta la cittadinanza di:
· non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l’acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
· svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli e capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi);
· coprire ermeticamente i contenitori d’acqua inamovibili (bidoni, cisterne).;


a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:
· trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di Aprile fino al mese di Ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
· registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
· provvedere il taglio periodico dell’erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possono occultare microfocolai;
· evitare l’accumulo rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche e di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che no possano celare ai presenza;


ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dimesse, di:
· mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d’acqua;


ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:
· curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante,
· procedere autonomamente, dal mese di Aprile al mese di Ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;


ai responsabili dei cantieri, di:
· eliminare le raccolte idriche temporaneamente e tutti ristagni d’acqua occasionali;
· mantenere le aree libere da rifiuti o alti materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d’acqua stagnante;
· procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di Aprile al mese di Ottobre, delle aree interessate dell’attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d’acqua di qualsiasi natura;


a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:
· conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli di con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formipieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
· eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
· provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, al mese di Aprile al mese di Ottobre, dei pneumatici privi di copertura;


a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:
· procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra Aprile ed Ottobre, delle aree interessate da dette attività;
· coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell’acqua (bidoni, annaffiatori, secchi bacinelle, ecc.);
· avere cura nell’evitare la formazione di tutti ristagni d’acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque sabbiano a formarsi;


ai gestori dei cimiteri, di:
· qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti con sabbia; in alternativa l’acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
· eliminare le raccolte d’acqua nei sottovasi;
· in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;
· tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innafiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia.

Per saperne di più, leggi l'ordinanza n.81 allegata.

Ordinanza
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